Fondo Unico Nazionale per il Volontariato

Fondo Unico Nazionale per il Volontariato

La legge quadro 266 del 1991  stabilisce che le Fondazioni di origine bancaria destinino ogni anno, in relazione ai proventi generati, determinate risorse a favore di fondi speciali mediante cui finanziare le attività dei Centri Servizi per il Volontariato. I Centri si impegnano per la formazione dei volontari, consulenza alle organizzazioni, nella promozione della cultura del volontariato e in servizi di tipo logistico e pratico alle associazioni.

Con la Riforma del Terzo Settore nasce l’Organismo nazionale di controllo (ONC) dei Centri di servizio per il volontariato. I contributi della Fondazioni sono destinati a un Fondo Unico Nazionale (che sostituisce i Fondi speciali regionali per il volontariato) amministrato dall’ONC. L’ONC – una fondazione privata non profit prevista dall’art. 64 del Codice e istituita con decreto ministeriale – svolge il ruolo di indirizzo e di controllo della rete dei CSV.

 

Questo progetto contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile:

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo
Scopri gli obiettivi

Progetto grafico: tub.it
Realizzazione: emotiondesign.it