La legge quadro 266 del 1991 stabilisce che le Fondazioni di origine bancaria destinino ogni anno, in relazione ai proventi generati, determinate risorse a favore di fondi speciali mediante cui finanziare le attività dei Centri Servizi per il Volontariato. I Centri si impegnano per la formazione dei volontari, consulenza alle organizzazioni, nella promozione della cultura del volontariato e in servizi di tipo logistico e pratico alle associazioni.
Con la Riforma del Terzo Settore nasce l’Organismo nazionale di controllo (ONC) dei Centri di servizio per il volontariato. I contributi della Fondazioni sono destinati a un Fondo Unico Nazionale (che sostituisce i Fondi speciali regionali per il volontariato) amministrato dall’ONC. L’ONC – una fondazione privata non profit prevista dall’art. 64 del Codice e istituita con decreto ministeriale – svolge il ruolo di indirizzo e di controllo della rete dei CSV.